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In tema accertamento del maggior reddito, non sussiste una supposta indefettibilità della determinazione forfettaria del reddito del Coltivatore Diretto, che escluda in via di principio la legittimità della determinazione presuntiva del reddito di impresa, operata sulla base di accertamenti bancari ed inserita nell'ambito di una ricostruzione induttiva del reddito, con la conseguente inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente, secondo quando prevedono l'art. 32, comma primo, n. 2, D.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 51, comma primo, n. 2 del D.P.R. n. 633 del 1972. Inoltre, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione