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In materia d'IVA, la scelta del regime fiscale di contabilità presso terzi non comporta alcuno slittamento dei termini per i versamenti periodici dell'imposta, atteso che lo stesso articolo 1, comma 4, D.P.R. 100/1998, prevede espressamente che la liquidazione IVA debba essere effettuata entro il termine previsto dal comma 1 (il giorno 16 di ciascun mese seguente) anche nell'ipotesi in cui la società abbia optato per il regime di contabilità presso terzi, per cui non vi è ragione di ritenere che al diverso metodo di calcolo dell'imposta corrisponda anche un diverso termine per il suo versamento. (cfr. Sentenze n. 16973/2016 e n. 5401/2016).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione