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La costituzione della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso ex art. 1052 c.c. richiede la sussistenza del requisito dello sfruttamento agricolo del fondo o del soddisfacimento di esigenze connesse all’industria e tale requisito non può essere valutato in astratto ma con riguardo allo stato attuale del fondo. Ne consegue che “il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi.”".
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione