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Ferma restando l'applicazione dell'imposta sulle donazioni anche alle liberalità indirette, risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica agli atti di donazione o alle altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale o dell'IVA. L'esenzione dal pagamento dell'imposta presuppone l'esplicito esercizio del diritto corrispondente da parte del contribuente, il quale, a tal fine, è onerato dal farne espressa dichiarazione in atto. Ciò al fine di garantire una certa e tempestiva individuazione degli elementi fondamentali e costitutivi del rapporto tributario, così da porre l'Amministrazione finanziaria in condizione di rilevare immediatamente e verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti della non imponibilità.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione