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Le liberalità indirette restano tassabili anche nell'ambito del "nuovo" tributo successorio di cui all'art. 2, commi da 47 a 53, del D.L. n. 262/2006, in quanto le liberalità stesse costituiscono una species del più ampio genus rappresentato dai trasferimenti di beni e diritti "a titolo gratuito", espressamente richiamati dalle disposizioni di legge. Tuttavia, le liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione devono sempre essere assoggettate all'imposta di donazione, salvo quelle collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale, o dell'IVA.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione