In materia di imposta sui redditi, la plusvalenza derivante da cessione del diritto di superficie, effettuata dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dall'acquisto dell'immobile, non è soggetta a tassazione come “reddito diverso” ex articolo 67, comma 1, lettere b) o l), TUIR qualora abbia a oggetto un terreno agricolo. Ciò in quanto, per un verso, la lettera b) è applicabile solo alle aree fabbricabili e, per altro verso, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento a quello del diritto di proprietà, prevista dall'articolo 9, comma 5, TUIR, non consente di ricondurre l'obbligo di concedere a terzi l'utilizzo di un terreno agli obblighi “di permettere”, di cui alla lettera l), che si riferiscono a diritti personali piuttosto che a diritti reali (cfr. Sentenze n. 6622/2022, n. 2238/2021, n. 14847/2018 e n. 15333/2014).