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L'articolo 2, D.Lgs. 99/2004, nel parificare il trattamento fiscale tra persona fisica con qualifica di Coltivatore Diretto e società con qualifica di IAP, presuppone, comunque, il rispetto delle condizioni oggettive, necessarie al fine di promuovere il riordino della Piccola Proprietà Contadina, stabilite dalla L. 604/1954, che prevede, tra l'altro, all'articolo 7 la decadenza del beneficio per coloro che non coltivino direttamente il fondo stesso. La norma di cui alla L. 604/1954, articolo 7, comma 1, che prevede, per la persona fisica Coltivatore Diretto, la decadenza dal beneficio nel caso in cui non coltivi direttamente il fondo, va estesa alla società avente la qualifica di IAP; ciò in quanto trattasi di requisiti oggettivi connaturati all'agevolazione, che mira a promuovere il riordino della Piccola Proprietà Contadina per il più razionale esercizio dell'agricoltura (cfr. Sentenza n. 21609/2016).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione