Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Il possesso del certificato definitivo per fruire delle agevolazioni c.d. Piccola Proprietà Contadina va documentato già al momento della registrazione dell'atto, ai sensi dell'articolo 3, salvo che il contribuente non produca l'attestazione provvisoria di cui all'articolo 4, in tal caso manterrà il diritto al beneficio a condizione che entro il triennio successivo presenti all'ufficio la certificazione definitiva. Nell'ipotesi in cui sia stata fatta la sola dichiarazione, senza tuttavia produrre né il certificato definitivo né quello provvisorio, l'imposta di registro resta dovuta secondo l'aliquota ordinaria, ma resta ferma la possibilità per il contribuente di chiederne il rimborso, documentando il possesso dei requisiti, nel successivo termine di prescrizione triennale dalla registrazione dell'atto. Da tali premesse deriva che, se il possesso della qualità di Coltivatore Diretto di cui all'articolo 2, L. 604/1954, deve essere documentato già al momento della registrazione dell'atto con la presentazione della certificazione definitiva, fatta salva l'ipotesi in cui venga attivata la procedura di cui all'articolo 4 producendo l'attestazione provvisoria, il termine triennale per l'accertamento della sua mancanza non può che decorrere dalla medesima registrazione.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione