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In tema di determinazione del reddito d'impresa, il canone di leasing di un fabbricato strumentale va dedotto in ammortamento al netto del costo del terreno su cui insiste, per essere il terreno un bene (salvo casi eccezionali) non ammortizzabile, in quanto non soggetto a consumo e a esaurimento nel tempo della sua utilità e, quindi, di durata d'uso illimitata, dovendosi escludere l'incidenza su tale nozione dell'articolo 36, comma 7, D.L. 223/2006 (applicabile anche ai fabbricati strumentali acquisiti con contratto di leasing, ai sensi del successivo comma 7-bis), che ha previsto unicamente un sistema forfettario di determinazione del costo delle aree occupate dal fabbricato non ammesso all'ammortamento (cfr. Sentenza n. 31781/2019).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione