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L’avvenuta dichiarazione del contribuente, in sede di stipula dell’atto pubblico, di possedere la qualifica di IAP, impone, al fine di ottenere la agevolazione invocata, che venga contestualmente, o al più entro il termine di registrazione, esibito il certificato attestante la sussistenza dei requisiti, diversamente l’imposta è dovuta in misura ordinaria e ciò costituisce un dato immediatamente percepibile in sede di controllo fiscale, con la conseguente immediata decorrenza del termine di decadenza per l’Amministrazione. Solo nel caso in cui lo stipulante dichiari di non possedere ancora il requisito e si riservi di produrre il certificato entro il termine (triennale) di legge è necessario attendere la predetta scadenza per verificare se il contribuente ha adempiuto o meno agli oneri posti a suo carico, e ciò giustifica lo slittamento del termine anche per l’Amministrazione. Al momento della registrazione, l’Amministrazione è resa pienamente edotta delle dichiarazioni del contribuente e di conseguenza può valutare se il certificato deve essere già in atti - ed in difetto di detto documento deve richiedere l’imposta nella misura ordinaria - ovvero se il contribuente può legittimamente fruire di un termine ulteriore per conseguire la qualifica richiesta e produrre il certificato. Colui che al momento della stipula dell'atto rivendica il possesso della qualità di imprenditore agricolo non può avvalersi del termine triennale di cui alla Tariffa, articolo 1, nota prima, sicché una eventuale “riserva” in tal senso è priva di valore; e da ciò deriva che, in tal caso, specularmente, il termine triennale per l'accertamento della sua mancanza decorre dalla medesima registrazione. In altri termini, la individuazione del diesa quo per l’esercizio della pretesa tributaria dipende dai tempi che rispettivamente gravano sul contribuente per la produzione del certificato, diversi a seconda della circostanza che egli dichiari di avere già la richiesta qualifica ovvero intenda ottenerla e non invece dalla qualificazione dell’imposta come complementare o principale (cfr. ordinanza n. 939/2018).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione