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In tema di imposta di registro, per le stipulazioni intervenute dopo il 30 giugno 2005 (ma prima del 7 aprile 2011), con riguardo a una compravendita di fondo rustico da parte di IAP, che abbia invocato nell’occasione le agevolazioni della c.d. “Piccola Proprietà Contadina” ex articolo 1, comma 4, D.Lgs. 99/2004 (con rinvio agli articoli 1 e 2, L. 604/1954), in caso di successiva decadenza per rivendita totale o parziale del fondo rustico prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, essendo venuta meno la figura dello IATP dopo che l’articolo 12, L. 153/1975 è stato abrogato dall’articolo 1, comma 1-quinquies, D.Lgs. 99/2004 (quale introdotto dall’articolo 1, comma 4, D.Lgs. 101/2005), si deve applicare l’aliquota in misura ridotta dell’8% secondo la previsione della nota I all’articolo 1, Tariffa - parte prima annessa al D.P.R. 131/1986 (poi abrogata dall’articolo 10, comma 1, lettera b), D.Lgs. 23/2011), nel testo risultante ratione temporis dopo l’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 5-quinquies, D.Lgs. 99/2004 (quale introdotto dell’articolo 1, comma 4, D.Lgs. 101/2005), che ha esteso allo IAP la precedente disciplina dello IATP; con la conseguenza che, in tali ipotesi, la produzione della certificazione relativa alla qualità di IAP in sede di rogito notarile basta al contribuente per beneficiare di tale trattamento d’ufficio anche dopo la decadenza dalle agevolazioni della c.d. “Piccola Proprietà Contadina”, non potendo l’Amministrazione Finanziaria applicare l’aliquota nella misura del 15% secondo la previsione ratione temporis dell’articolo 1, comma 3, Tariffa, Parte I annessa al D.P.R. 131/1986 per i “soggetti diversi dagli Imprenditori Agricoli Professionali”.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione