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Principio di diritto: “(…) in tema di IVA, l’art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, sancendo un limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti intestatari di conto fiscale, ha inteso introdurre per ogni periodo d’imposta un limite invalicabile alla compensazione di crediti IVA e debiti relativi ad altre imposte, al fine di non squilibrare eccessivamente le previsioni di gettito fiscale annuale; la violazione del limite previsto per legge equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sanzionato dall'art. 13 del D.Lgs. 31 dicembre 1997, n. 471, la cui misura, tuttavia, nei processi ancora in corso ed in ossequio al principio del favor rei, di cui all'art. 3 del D.Lgs. 31 dicembre 1997, n. 472, deve tener conto dell’ innalzamento del limite d’importo compensabile dei crediti IVA, disposto dalla normativa successiva, così da determinare la riduzione della condotta sanzionabile all'omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto.”
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione