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La limitazione, imposta dalla norma tributaria, alla detraibilità dell’IVA versata in rivalsa per le spese di ristrutturazione degli immobili destinati ad uso abitativo, trova giustificazione laddove il consumatore finale benefici direttamente di tali lavori in quanto “utilizzatore in proprio” del bene immobile per uso personale abitativo, ovvero laddove l’immobile ad uso abitativo, ristrutturato, venga destinato ad un “utilizzo promiscuo” del soggetto passivo, con la conseguenza che in questi casi – salva l'ipotesi di imprese che abbiano quale attività esclusiva o principale la costruzione degli immobili – viene meno lo stesso presupposto, previsto dalla normativa comunitaria, sul quale si fonda il diritto alla detrazione d’imposta (attraverso il quale si attua il principio della neutralità fiscale) e, cioè, l’impiego strumentale del bene immobile nell’esercizio dell’attività economica soggetta a IVA. Tale essendo la ratio legis del D.P.R. 633/1972, articolo 19-bis 1, occorre quindi distinguere gli immobili “ad uso abitativo”, secondo la corrispondente destinazione urbanistica e catastale, che implicano il godimento diretto da parte del consumatore finale, da quelli utilizzati, invece, per l’esercizio dell'impresa avente ad oggetto l’attività agricola per i quali la funzione abitativa dell’immobile, costituendo mezzo di attuazione della prestazione di servizio concernente l'ospitalità e ricettività alloggiativa della clientela, è direttamente strumentale allo svolgimento dell’attività economica assoggettata ad IVA, non potendo escludersi, per questi ultimi, l’applicazione del D.P.R. 633/1972, ex articolo 19, dell’ordinario regime di detrazione delle spese inerenti.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione