In tema di ICI, la disciplina dettata dall'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 504/1992, in base alla quale le risultanze delle variazioni catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, si applica anche qualora il contribuente, ai fini della determinazione della rendita catastale, si avvalga della procedura DOCFA, poiché il termine di efficacia delle rendite stabilito dal detto articolo 5, comma 2 è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisce espressione del Principio di Uguaglianza (cfr. Sentenze n. 21760/2018 e n. 3168/2015).