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In tema di detraibilità dell'IVA, non si può disconoscere al soggetto che acquista o ristruttura un immobile di tipo abitativo al fine di destinarlo alla propria attività economica. Ai fini dell’applicazione dell’indetraibilità disposta dall’articolo 19bis1 bisogna tenere distinti gli immobili ad uso abitativo, secondo la corrispondente destinazione urbanistica e catastale, che implicano il godimento diretto del consumatore finale, da quelli utilizzati per l’esercizio dell’impresa avente ad oggetto l’attività “agricola” per i quali, la funzione abitativa dell’immobile è direttamente strumentale all’attività economica assoggettata ad IVA, essendo gli immobili destinati ad un’attività di ospitalità e ricettività della clientela.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione