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L'applicazione del termine di decadenza ottennale, previsto dall'art. 27, comma 16, D.L. n. 185 del 2008, conv., con modif., in L. n. 2 del 1999, nel caso di compensazione di crediti fiscali da parte del contribuente, presuppone l'utilizzo non già di un mero credito "non spettante", bensì di un credito "inesistente", per tale ultimo dovendo intendersi - anche ai sensi dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, D.Lgs. n. 471 del 1997 (introdotto dall'art. 15, D.Lgs. n. 158 del 2015) - il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. Ne deriva che, ove il credito non sia reale ma sia stato creato artificiosamente, trova applicazione il termine di otto anni.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione