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Il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 9, comma 2, stabilisce che "si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario". Nel caso di denaro che risulta oggetto di deposito presso una banca “la proprietà del denaro spetta alla banca e il cliente gode di un diritto di credito (artt. 1834 e 1852 c.c.), e quindi il saldo del deposito in conto corrente costituisce un credito del defunto e non una sua proprietà. Del resto la ratio del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 9 è quella di consentire un accertamento presuntivo di beni di difficile identificazione e valutazione, facilmente sottraibili all'attenzione del fisco (come il denaro liquido che si trovi in casa) e dunque non si attaglia ai depositi di conto corrente che possono essere accertati e documentati presso l'istituto di credito (Cass. 19160/2003)" (Cass. 21901/2020)”.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione