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Il soccidante e il soccidario, in quanto coinvolti nell'attività di allevamento del bestiame, sono entrambi imprenditori agricoli e possono, pertanto, avvalersi dello speciale regime di detrazione, previsto nel campo dell'agricoltura dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34 (Cass. n. 987 del 14.01.2022). Essendo entrambi imprenditori agricoli, quindi, sulla cessione dei prodotti di cui alla tabella A, parte I, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, derivanti dal comune esercizio dell'impresa di allevamento, sia il soccidante che il soccidario possono avvalersi del regime speciale di detrazione dell'IVA di cui all'art. 34, D.P.R. n. 633 del 1972.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione