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Il fabbricato originario adibito a funzioni produttive connesse alle attività agricole e dunque classificato in categoria D10 non può mutare natura per il sol fatto del suo frazionamento. La natura strumentale dell'immobile infatti non è dominata dalla sua estensione (...) ma dal suo utilizzo. Unico elemento discriminante per definire la concreta strumentalità all'attività agricola effettivamente praticata ed, in ultima analisi, la ruralità del fabbricato, risiede nella compatibilità delle caratteristiche tipologico-funzionali con l'effettiva produzione del fondo al quale è asservito, nonché di quelle ubicazionali (insistenza delle costruzioni su terreni agricoli costituenti l'azienda) circostanza, quest'ultima, che deve, quindi, costituire oggetto di specifica verifica ai fini del corretto classamento.