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Ai fini dell'assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore agricolo-agrituristico, ai sensi dell’art. 1 della legge fallimentare, la valutazione “va condotta sulla base di criteri uniformi valevoli per l’intero territorio nazionale, e non già sulla base di criteri valutativi evincibili dalle singole leggi regionali, che possono fungere solo da supporto interpretativo; l’apprezzamento, in concreto, della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole, nonché della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, va condotto alla luce dell’art. 2135, 3° co., cod. civ., integrato dalle previsioni della legge 20 febbraio 2006, n. 96”.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione