In tema di evasione dell'IVA a mezzo di frodi carosello, quando l'operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, caratterizzata dall’interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario e il cessionario italiano, l'onere probatorio a carico dell’Amministrazione Finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta, è soddisfatto dimostrando che l'interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative e acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta.