Sentenza con la quale il Consiglio di Stato, in materia di sciglimento delle società cooperative, afferma che non può ritenersi perseguito lo scopo mutualistico della cooperativa attraverso la partecipazione diretta (dell’amministratore) o indiretta (dei soci) al patrimonio sociale della società agricola alla quale la cooperativa ha affittato i terreni. Di fatto l'affitto dei terreni ad una società semplice, ancorchè i soci dell'affittuaria siano i medesimi della cooperativa, determina la mancanza di attività dei soci e la non conformità della concreta gestione della cooperativa alle previsioni statutarie, con conseguente non perseguimento dello scopo mutualistico che deve caratterizzare l’ente.