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In tema di donazioni indirette di immobili, occorre rilevare la volontà del Legislatore di evitare una duplicazione del prelievo tributario su una fattispecie impositiva sostanzialmente unica. Tale volontà risulta confermata dal fatto che le liberalità indirette collegate ad atti di trasferimento di diritti immobiliari, per i quali sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale o dell'IVA, proprio in quanto escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta non concorrono ad erodere la franchigia eventualmente spettante al donatario/compratore dell'immobile o dell'azienda. La norma di esclusione opera, quindi, direttamente senza rendere necessario l'intervento "attivo" del contribuente.
In base all'analisi della natura e della ratio del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 1, comma 4-bis, appare evidente come il contribuente (donatario/compratore) non sia tenuto ad indicare nell'atto di compravendita di volersi "avvalere" dell'esclusione prevista dalla detta norma, la quale, proprio in quanto esclusione d'imposta, è incentrata solo sul dato dell'obiettivo collegamento tra la liberalità (diretta o indiretta) ed il trasferimento di diritti immobiliari o di aziende assoggettabile ad imposta proporzionale di registro o ad IVA, ed ove risulti tale collegamento si è automaticamente in presenza di una fattispecie esclusa dal campo di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione