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In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7 può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data del 1 gennaio 2002, determinato sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l'assenza di limitazioni poste dalla Legge a tal proposito e l'irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative. (Fattispecie in tema di applicazione di imposta sostitutiva sulla base di perizia di stima redatta successivamente all'atto di cessione del terreno)" (Cass. 4 dicembre 2014, n. 25721, che dà continuità a Cass. 30 dicembre 2011, n. 30729; in termini: Cass. 25 novembre 2020, n. 26808). Inoltre, è priva di fondamento la richiesta dell'ufficio secondo cui la perizia, anche se asseverata dopo il rogito di trasferimento del terreno, debba comunque essere redatta prima di tale atto in ragione del fatto che, se la redazione fosse successiva alla vendita, il cedente non potrebbe esplicitare l'avvenuta rivalutazione nel rogito notarile, rendendo inutilizzabile il meccanismo agevolativo di cui all'art. 7.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione