In tema norme agevolative vige il principio di "stretta" interpretazione delle stesse, che non consente interpretazioni analogiche o estensive, tuttavia non si deve trarre la conseguenza di un ulteriore divieto generale di "cumulo" di due distinti benefici fiscali, in presenza delle condizioni per poter godere di entrambi ed in assenza di un'espressa disposizione di legge che lo vieti.