Ai fini delle agevolazioni della c.d. Piccola Proprietà Contadina, occorre segnalare una progressiva estensione della disciplina all'imprenditore agricolo professionale ed anche alle società agricole aventi la qualifica IAP, conseguentemente, i giudici di legittimità affermano che anche l'art. 11 del D.Lgs. n. 228 del 2001 debba essere adeguato sul piano interpretativo alle nuove previsioni che hanno portato ad equiparare, quanto al riconoscimento dei benefici per la piccola proprietà contadina, persone fisiche e società agricole, sia di persone che di capitali, per cui deve estendersi l'esclusione della decadenza anche alle ipotesi in cui l'affitto o la vendita venga effettuato a favore di società che abbiano sia un oggetto riconducibile all'art. 2135 c.c., sia una compagine societaria equivalente sul piano dei legami familiari a quella prevista dalla norma, permanendo anche in questo caso intatta quella presunzione di continuità nella coltivazione diretta del fondo che costituisce la ratio della disposizione in deroga. Tale estensione non costituisce una deroga al principio condiviso che impone l'interpretazione restrittiva delle norme di natura agevolativa, bensì un mero adeguamento del dettato normativo pregresso alla evoluzione normativa successiva che ha determinato una equiparazione di persone fisiche e società agricole nell'ammissione ai benefici fiscali.