Per stabilire i termini decadenziali di accertamento sui componenti ad efficacia pluriennale, occorre guardare il termine di decadenza del singolo anno in cui è stato portato a deduzione, non al termine decadenziale riferito al primo anno in cui il componente è comparso. Detto in altri termini, l’autonomia d’imposta si regge nel potere di correzione e rettifica da parte del contribuente, che può intervenire anche dopo che sia scaduto il termine di decadenza del primo anno in cui compare la posta a deduzione; parimenti il potere dell’Ufficio, vagliando di anno in anno i componenti pluriennali, è soggetto al medesimo termine decadenziale. La specularità di potere di rettifica e di potestà impositiva è quindi il giusto bilanciamento del principio di capacità contributiva e di certezza dell’azione amministrativa.