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OGGETTO: in tema di applicazione delle agevolazioni PPC (ex art. 2, comma 4-bis, DL 194/2009) ad un immobile collabente (F2) occorre evidenziare come la giurispurenza abbia affermato in tema di imposta comunale sugli immobili che "il fabbricato accatastato come collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile come fabbricato in quanto privo di rendita, non è tassabile neppure come area edificabile, sino a quando l'eventuale demolizione non restituisca autonomia all'area fabbricabile, che da allora è tassabile come tale, fino al subentro della tassazione del fabbricato riscostruito" (Cass. 23801/ del 11/10/2017). Inoltre,la stessa definizione codicistica di pertinenza pone rilievo alla proiezione temporale della stessa ("le cose da destinare in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa"), Pertanto, non può negarsi la pertinenzialità al fondo di un collabente quando lo stesso è destinato ad un intervento di riqualificazione che lo renderà strumentale all'attività agricola ovvero ad un'attività connessa alla stessa.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione