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OGGETTO: In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'I.V.A., non ammessa in detrazione ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 perchè imputabile ad operazioni esenti, è deducibile dal reddito imponibile, rappresentando pur sempre un costo collegato ad operazioni che producono un ricavo" (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11514 del 07/09/2001, Rv. 549204 - 01) e che "In tema di imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, l'indetraibilità dell'IVA imputabile ad operazioni esenti poste in essere nell'ambito dell'attività propria del contribuente, prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, art. 19 non si traduce in una doppia imposizione dell'IVA, in quanto l'imposta non ammessa in detrazione è deducibile dal reddito imponibile, rappresentando pur sempre un costo collegato ad operazioni che producono un ricavo". Se è vero che si tratta di una pronuncia in tema di pro rata, ritiene il Collegio che il principio di diritto possa essere esteso a tutte le fattispecie in cui il costo sia collegato ad operazioni che producono un ricavo, come nella fattispecie di cui è ricorso
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione