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OGGETTO: l’art. 1, comma 705, della L.145/2018, va interpretato nel senso che il familiare coadiuvante deve appartenere allo stesso nucleo contributivo INPS del titolare dell’impresa agricola, per cui il termine coadiuvante non va letto in termine giuridico, ma con la valenza amministrativa utilizzata dall’INPS nella gestione speciale dei coltivatori diretti, ai sensi della L.9/1963, e non vi è normativamente alcun riferimento all’obbligo della convivenza dei componenti del nucleo familiare.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione