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Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 21 della Parte II, Tabella allegata al D.P.R. 633/1972, che prevede l'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta al 4% per le cessioni di abitazioni non di lusso, ancorché non ultimate, “purché permanga l'originaria destinazione” e in presenza delle condizioni di cui alla nota 11-bis all'articolo 1, della Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. 131/1986, occorre far riferimento alla destinazione effettiva del bene ceduto e non al tipo di accatastamento, poiché questo può restare identico anche al variare della destinazione (cfr. Sentenza n. 13981/2001).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione