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Le agevolazioni per l'acquisto della c.d. "prima casa" spettano anche all'acquirente di immobile in corso di costruzione, da destinare ad abitazione non di lusso; tali benefici, tuttavia, possono essere conservati soltanto qualora la finalità dichiarata dal contribuente nell'atto di acquisto, di destinare l'immobile a propria abitazione, venga da questi realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell'ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici medesimi di cui all'articolo 76, comma 2, D.P.R. 131/1986, decorrente dalla richiesta di registrazione dell'atto. Nell'ipotesi in cui non sia fissato il termine entro il quale deve verificarsi la condizione per il riconoscimento di un beneficio, tale termine, infatti, non può essere mai più ampio di quello previsto per i relativi controlli, i quali, diversamente, non avrebbero alcun senso, dovendosi tenere altresì presente che i benefici fiscali sono naturaliter subordinati al raggiungimento dello scopo per cui vengono concessi (cfr. Sentenze n. 5180/2022, n. 10011/2009, n. 20376/2006, n. 20066/2005, n. 18300/2004, n. 4714/2003, n. 9149/2000 e n. 797/2000).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione