Il diritto di prelazione agraria inizialmente spettante al soggetto avente la qualifica di Coltivatore Diretto, nella qualità di affittuario del fondo offerto in vendita (art. 8 della L. 26/05/1965, n. 590) o di proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita (art. 7 della L. 14/08/1971, n. 817), è stato esteso agli Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella gestione previdenziale agricola dell'INPS, comprese le società agricole le società agricole cui è stato esteso il diritto con la riforma dell'impresa agricola, entrata in vigore dal 7 maggio 2004 (D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, modificato dal D.Lgs. 27/05/2005, n. 101, a partire dal 30 giugno 2005) sono solo: le società di persone in cui almeno la metà dei soci abbia la qualifica di Coltivatore Diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 e seguenti del Codice Civile (art. 2, comma 3, del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99); le società cooperative agricole di coltivatori della terra (art. 16 della L. 14/08/1971, n. 817); le cooperative di imprenditori agricoli che utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico (considerate imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18/05/2001, n. 22), quando almeno la metà degli amministratori e dei soci è in possesso della qualifica di Coltivatore Diretto, come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 e seguenti del Codice Civile (art. 7-ter del D.L. 24/06/ 2014, n. 91, introdotto dalla Legge di conversione 11/08/2014, n. 116); nessuna previsione normativa attribuisce alle società agricole di capitali il diritto di prelazione agraria.