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Le società costituite secondo il Codice Civile e aventi come oggetto un'attività commerciale sono soggette al fallimento sin dalla costituzione, indipendentemente dall'effettivo esercizio di tale attività. Tale qualifica di imprenditore commerciale si acquisisce immediatamente alla costituzione, a differenza dell'imprenditore commerciale individuale (Cass. nn. 28015/2013 e 21991/2012). L'esclusione dal fallimento di un'impresa agricola che svolge anche attività commerciale non si applica se quest'ultima prevale rispetto a quella agricola, indipendentemente dall'inclusione esclusiva dell'attività agricola nell'oggetto sociale.
L'esenzione dall'assoggettamento al fallimento non è incondizionata e viene meno quando manca il collegamento con il “ciclo biologico” come fattore produttivo. Ciò accade anche se le attività connesse, di cui all'art. 2135 C.C., assumono rilievo prevalente rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura. Inoltre, l'esonero cessa se l'impresa agricola societaria ha effettivamente svolto un'attività commerciale predominante rispetto all'oggetto sociale.
La Giurisprudenza ha evidenziato che, per l'assoggettamento al fallimento di una società agricola, l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d'impresa, a prescindere dal fatto che questa sia gestita da una società commerciale (Cass. n. 3145/2013). Tuttavia, ciò può cambiare se si dimostra che tale attività costituisce un'attività commerciale di intermediazione immobiliare, finalizzata alla messa a reddito professionale e organizzata di immobili, secondo gli schemi contrattuali di locazione.
La disciplina contenuta all’art. 3 del D.Lgs. 99/2004 ha natura fiscale e non incide sulla verifica della natura commerciale dell’attività svolta.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione