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La domanda di estensione del fallimento nei confronti del socio illimitatamente responsabile (art. 147 del R.D. 267/42, ora, con riguardo alla liquidazione giudiziale, art. 256 del D.Lgs. 14/2019) può essere proposta dal curatore fallimentare della società anche dopo che siano decorsi dieci anni dalla dichiarazione di fallimento della società stessa. Tale azione, infatti, presuppone unicamente che sia stato dichiarato il fallimento di una società con soci illimitatamente responsabili e che, dopo il fallimento di questa, sia emersa l'esistenza di altro socio, illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali rimaste insolute e non prescritte, che non sia già stato dichiarato fallito per effetto della dichiarazione di fallimento della società. In tal caso, peraltro, non operano i limiti che caratterizzano l'estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile nei cui confronti il rapporto sociale, al momento del fallimento della società, si sia già sciolto (per recesso, morte o esclusione).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione