In tema di IVA, il compenso dell'amministratore di condominio non è assoggettabile ad imposta, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, soltanto se l'attività venga espletata senza l'impiego di mezzi, rientrando tale attività, altrimenti, tra le prestazioni di servizi espletate nell'esercizio di arti e professioni. Pertanto, due sono i casi che si possono verificare: in uno l'attività in questione viene prestata senza impiego di mezzi organizzati (il che normalmente accade quando l'amministrazione riguardi un solo condominio o un numero limitato di condomini costituiti da un numero ristretto di partecipanti) ed in tal caso, inerendo ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in virtù del disposto del secondo comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 633 del 1972 non si considera svolta nell'esercizio di arti e professioni, con la conseguenza che il relativo compenso non è assoggettabile ad IVA. Nell'altro, l'attività in parola viene espletata con impiego di mezzi organizzati da parte dell'amministratore, e, in tal caso, non potendo essere inclusa tra le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del D.P.R. n. 597 del 1973, rientra tra le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni, con la conseguenza, in particolare, dell'assoggettabilità del relativo compenso ad IVA.