In tema di imposta di registro, l'agevolazione di cui all'art. 9, comma 2, D.P.R. n. 601 del 1973 è stata abrogata dall'art. 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011, ma reintrodotta dalla L. n. 232 del 2016 ed è, quindi, inapplicabile ai trasferimenti di proprietà a titolo oneroso ivi contemplati, posti in essere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, atteso che la L. n. 232 del 2016 non ha natura interpretativa, ma innovativa.