In tema di obbligazioni per la disciplina relativa all'antiriciclaggio di cui all’art. 3, legge n. 197 del 1991, e di cui all’art. 41, d.lgs. n. 231 del 2007, in presenza evidenti sintomi di abnormità nel modus operandi di una società (come riscontrabili negli “indici di anomalia” del decalogo della Banca d’Italia e nelle istruzioni applicative dell’UIC), il consulente deve segnalare le operazioni formalmente anomale all’autorità amministrativa a ciò preposta, per consentirle di verificare se il ricorso frequente e ingiustificato al contante fosse o meno finalizzato ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio e (dal 2008) l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.