In tema di agevolazioni prima casa, le risultanze catastali devono considerarsi irrilevanti, specie se di segno sfavorevole al contribuente, in quanto la circostanza che in catasto l'immobile pertinenziale sia frazionato rispetto a quello principale, costituisce un dato esclusivamente formale, e non osta a che possa essere dimostrata la pertinenzialità ai sensi dell'art. 817 cod. civ. mediante i requisiti oggettivo e soggettivo predetti (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2015, n. 26077; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016, n. 18470; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27573; Cass., Sez. 6^-5, 19 settembre Corte di Cassazione - copia non ufficiale 2019, n. 23439; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25561)» (così Cass., Sez. T, 8 maggio 2023, n. 12226).