OGGETTO: Il trasferimento mortis causa o per atto tra vivi della proprietà di un immobile locato ad uso abitativo comporta, in linea generale, la successione o il subentro nella titolarità del contratto di locazione senza soluzione dello stesso, dato che la legge tutela la posizione del conduttore nelle locazioni ad uso abitativo. Non sussistendo l'obbligo di stipulare un nuovo contratto, i nuovi titolari potranno optare per la cedolare secca mediante presentazione dell’apposito modello entro l'ordinario termine di trenta giorni decorrente dalla data del subentro. Tuttavia, il termine di 30 giorni, stabilito dall'Agenzia fiscale nella Circolare 20/2012, non ha carattere perentorio, specie se il ritardo non è dovuto ad inerzia del contribuente, e pertanto il suo esercizio tardivo non potrebbe comportare la decadenza dalla possibilità di optare per la cedolare secca in relazione al contratto di locazione oggetto di subentro.