Le disposizioni che hanno posticipato i termini per l’emissione e la notifica dei termini di decadenza per gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, senza tener conto del periodo di sospensione, ai sensi dell' articolo 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, avevano lo scopo di favorire i contribuenti, per i noti disagi in corso. La notifica avrebbe dovuto avvenire successivamente con termine poi via via prorogato fino alla data del 28 febbraio 2022.
Sicché appare del tutto illogico anche solo ipotizzare che il Legislatore abbia, nel contempo, imposto il rispetto del termine decadenziale in scadenza il 31 dicembre 2020, anno di pandemia, e lo abbia, invece, prorogato di 85 giorni per gli accertamenti degli anni successivi, i cui termini di decadenza andavano o andranno a scadere quando l'emergenza è stata ormai superata.
Pertanto, non si può darne una porti in avanti solamente i termini decadenziali successivi in favore degli enti impositori, essendo una siffatta lettura, oltre che in palese contrasto con il dettato e la ratio di una norma emergenziale, palesemente difforme dal principio costituzionale di cui all'art. 3 della Costituzione.