Sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sulla totale indeducibilità dell’IMU sui beni strumentali dall’IRAP, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, sezione 1. IRAP e IRES sono imposte di natura diversa e, quindi, non possono essere messe sullo stesso piano anche ai fini della deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali. Infatti, «in riferimento all’IRAP mancano» quelle evidenze normative che, nel 2020, hanno condotto la Corte Costituzionale «a riconoscere carattere strutturale alla deduzione dell’IMU sugli immobili strumentali con riguardo all’IRES e, di conseguenza, a ritenere vulnerata, in forza della prevista totale indeducibilità, la coerenza interna dell’imposta». Così, ora, nel mettere a confronto IRES e IRAP, la diversità «della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipue discipline evidenzia come le medesime argomentazioni della sentenza di questa Corte n. 262 del 2020 non possano essere estese all’IRAP».