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La sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell'imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l'impossibilità di invocare altra agevolazione, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l'atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, Ciò detto l'acquirente il quale abbia subìto la revoca dell'agevolazione a favore della piccola proprietà contadina è tenuto a pagare i tributi «ordinari» e che nei suoi confronti l'amministrazione - finanziaria agisce per il recupero delle imposte "nella misura ordinaria".
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione