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Il comodatario non consegue il possesso dell'immobile, ma la mera detenzione (nell'interesse proprio), che trova titolo in un contratto costitutivo di un diritto personale di godimento e non di un diritto reale, come richiede l'art. 26 del TUIR, ai fini dell'imposizione del reddito fondiario. Dal principio secondo cui l'imputazione soggettiva dei redditi fondiari è in funzione del possesso qualificato della titolarità̀ del diritto reale, che permane in capo al proprietario anche in caso di concessione in comodato delle unità Corte di Cassazione - copia non ufficiale 4 immobiliari e successiva locazione di questi immobili da parte del comodatario, deriva che fiscalmente obbligato a dichiarare il reddito fondiario resta, pertanto, per effetto dell'art. 26 del TUIR, solo il titolare di un diritto reale sui medesimi beni.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione