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In materia di IVA, l'applicazone del regime speciale di esenzione di cui all'articolo 34 consente l'esonero dal versamento dell'imposta a favore dei produttori agricoli che nel precedente anno solare hanno realizzato un volume di affari non superiore a dieci milioni di lire. Spetta pertanto al soggetto che intenda avvalersi del regime agevolativo l'onere di dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto e giuridici, ivi compresa la prova in ordine ai fatti costitutivi della "impresa agricola", per il rinvio diretto all'art. 2135 c.c.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione