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Sono esenti dall'IMU tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall'ubicazione dei terreni e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo. Nel caso in specie, per come si rileva dalla visura camerale, la società contribuente è iscritta presso il registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola (sezione speciale) dal 17/12/2007, codice ATECO 01.23 (coltivazione agrumi) - 01.13 (coltivazione ortaggi e frutti) - 01.26 (coltivazione olive e frutti oleosi) ed è normativamente qualificata come Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) ai sensi del D.Lgs. 99/2004, nonché regolarmente iscritta all'AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e INPS. Di conseguenza, a prescindere dal silenzio processuale del Comune di Catania, possono dirsi provate le condizioni di cui agli artt.1 comma 13 della L. n.208/2015 e 1 comma 708 della L. n.147/2013 per godere dell'esenzione dall'IMU quale imprenditrice agricola a titolo principale.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione