Per giurisprudenza costante, in caso di contestazioni dell'Ufficio in ordine ai costi portati in deduzione, in via generale il contribuente è tenuto provarne e documentarne l'esistenza e la natura, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé (Cass. 18/08/2022, n. 24880). La prova deve investire i fatti costitutivi del costo, sicché per quanto riguarda il contribuente, il suo onere è, per così dire, originario, poiché, ancor prima dell'esigenza di contrastare la maggiore pretesa egli è tenuto a provare (e documentare) quanto sopra (Cass. 17/07/2018, n. 18904). Anche, più specificamente, quanto all'inerenza, la prova, dunque, incombe sul contribuente, mentre spetta all'Amministrazione la prova della maggiore pretesa tributaria (Cass. 18/08/2022, n. 24880; Cass. 02/02/2021, n. 2224; Cass. 21/11/2019, n. 30366; Cass. n. 18904 del 2018).