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In relazione ad una cessione di beni tra due società italiane e collegate con applicazione di un prezzo superiore a quello di mercato i giudici hanno precisato che le fatture emesse in relazione ad una operazione nella quale i beni o i servizi indicati corrispondono a quelli ceduti o forniti e il prezzo è sì incongruo, ma effettivamente corrisposto, non sono in alcun modo riconducibili alle figure della "inesistenza relativa" e della "sovrafatturazione", come puntualmente definite dalla giurisprudenza. Precisamente, l'ipotesi di "inesistenza relativa" si verifica quando l'operazione vi sia stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, mentre l'ipotesi di sovrafatturazione, definita anche "sovrafatturazione qualitativa", si caratterizza per l'indicazione in fattura di un importo superiore a quello effettivamente corrisposto (cfr., specificamente, Sez. 3, n. 28352 del 21/05/2013, cit., e Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019, dep. 2020, cit.). Per le caratteristiche appena descritte, le fatture emesse nei casi di "inesistenza relativa" dell'operazione e di "sovrafatturazione" danno luogo ad una "divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale", e, proprio per questa ragione, rientrano nell'ambito delle "fatture per operazioni inesistenti", di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 74 del 2000 (vds., per questo rilievo Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019, dep. 2020, cit.; Sez. 3, n. 28352 del 21/05/2013, cit.; Sez. 3, n. 1996 del 25/10/2007, dep. 2008, cit.).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione