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In tema di IVA, il regime speciale previsto per i produttori agricoli non trova applicazione al contribuente che non eserciti in proprio l'attività di allevamento del bestiame, ma si limiti ad affidare in soccida ad un allevatore gli animali acquistati: infatti, l'art. 34, comma primo, lettera a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riferendo le agevolazioni previste da tale disposizione ai soggetti che esercitano le attività indicate dall'art. 2135 cod. civ., qualifica i destinatari dei benefici in questione sulla base dell'attività svolta, in tal modo impedendo di trasporre completamente sul piano fiscale le caratteristiche civilistiche di alcuni contratti agrari. (Rigetta, Comm. Trib. Centrale Roma, 14 Novembre 2000).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione