Con la sentenza n. 6688 del 28 marzo 2014 la Corte di Cassazione si è espressa nuovamente in merito all’interpretazione delle disposizioni che stabiliscono la decadenza dalle agevolazioni PPC nel caso in cui l’acquirente alieni volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessi di coltivarlo direttamente, prima del decorso di 5 anni dall’acquisto.